Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, purché dimostri i presupposti di legge della revocatoria (art. 2901 cod. civ., in sintesi).
Le recenti Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 05/03/2025 n. 5841), nel chiarire la natura del contratto di mutuo “solutorio” con immediata estinzione di pregresse passività del mutuatario verso il mutuante, hanno confermato che questa, come altre operazioni, possono essere realizzate per frodare i creditori.
Pertanto, non è esclusa la revocabilità ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’eventuale ipoteca che venisse rilasciata, per la prima volta, contestualmente al citato mutuo “solutorio”, a garanzia dell'estinzione della nuova esposizione debitoria.