Il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente, a copertura dei danni derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi per vizio del suolo o difetto della costruzione (art. 4 D.Lgs. 20/06/2005 n. 122, in sintesi).
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. 27/01/2025 n. 1909) ha confermato che la “polizza decennale postuma” copre la sola responsabilità per i danni indicati dall'art. 4 del D.Lgs. 122/2005, in combinato disposto con l'art. 1669 cod. civ.
Per assicurare il rischio di diverse responsabilità per danni, è confermata la necessità di contrarre una separata “assicurazione della responsabilità civile”.