Il risarcimento del danno per l’inadempimento del debitore deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.).
Le recenti Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 25/02/2025 n. 4892) hanno risolto un contrasto che era insorto in giurisprudenza e hanno confermato, a favore del locatore, la risarcibilità del mancato guadagno dei canoni a scadere e che il conduttore, a seguito della risoluzione per inadempimento, non sarebbe tenuto a versare per contratto.
Tuttavia, per legge, il conduttore potrebbe comunque essere tenuto a risarcire il controvalore dei canoni, purché il locatore abbia tentato invano e diligentemente di rilocare il bene dopo la risoluzione del contratto.