Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere una costruzione al di sopra del proprio suolo, a favore di altri che ne acquista la proprietà superficiaria (art. 952 cod. civ.).
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. 24/01/2025 n. 1725) ha confermato che il titolare della proprietà della costruzione realizzata su suolo altrui può trasferire il solo edificio e rimanere titolare del diritto di sopraelevare su di esso.
Tuttavia, il diritto di sopraelevare può avere basso valore economico, se il diritto di superficie originario è stato delimitato a una altezza massima, sopra la quale è precluso sopraelevare ulteriormente.